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28 marzo 2024

Osteoartrosi - rallentare il dolore e migliorare la qualità di vita

L'osteoartrosi, una patologia degenerativa che colpisce le articolazioni, causando dolore, rigidità e ridotta funzionalità, trova nel trattamento conservativo la sua prima linea di difesa.

 

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25 marzo 2024


Buona Pasqua dallo staff di Aesculapio

Avvisiamo che il Poliambulatorio Aesculapio in occasione delle festività pasquali sarà chiuso:

 


    ●  da sabato 30 marzo a lunedì 01 aprile compreso


Auguriamo a tutti di trascorrere una serena Pasqua.

Sezione dedicata alla pubblicazione dei seguenti atti:

Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In questa sezione sono pubblicati, ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs.33/2013 come novellato dal D.lgs. 97/2016, gli esiti dei controlli sull’attività amministrativa ed in particolare: gli atti dell’Organismo Indipendente di Valutazione, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile nonché tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei Conti riguardanti l'organizzazione e l'attività dell’Amministrazione e dei suoi uffici.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Art. 1 Oggetto della fornitura

Oggetto della fornitura è la sostituzione per aggiornamento dell’unità mammografica in dotazione al Poliambulatorio Servizi Medici e Diagnostici S.Felice di Aesculapio srl . Costituiscono oggetto della fornitura le seguenti prestazioni che la ditta aggiudicataria dovrà garantire, nessuna esclusa, con l’organizzazione dei mezzi propri e la gestione a proprio rischio:

  • La fornitura “chiavi in mano” di un mammografo nuovo e/ ricondizionato. La fornitura, a giudizio insindacabile da parte di Aesculapio srl, riguarderà o il mammografo nuovo o quello ricondizionato, pertanto le prescrizioni, esigenze diagnostiche, caratteristiche e tutto quanto previsto e prescritto nel bando devono essere riferite sia al mammografo nuovo che a quello ricondizionato.
  • Gli oneri inerenti all’installazione oltreché l’eventuale adeguamento degli impianti esistenti strettamente connessi con la messa in opera e il funzionamento dell’apparecchiatura.
  • L’assistenza tecnica full risk per il primo anno di funzionamento dell’apparecchiatura decorrente dall’esito positivo del collaudo, con oneri già compresi nel prezzo di offerta.
  • L’impegno di garantire la continuità dell’assistenza tecnica full risk e degli aggiornamenti dell’apparecchiatura installata per almeno 10 anni per il nuovo e 7 anni il ricondizionato. L’ assistenza tecnica full risk per tale periodo dovrà essere prestata ad un canone non superiore al 10% dell’offerta economica di aggiudicazione della fornitura. I costi dell’assistenza tecnica full risk non sono compresi nella base di gara, formeranno pertanto oggetto di apposito contratto di manutenzione che sarà stipulato con la ditta aggiudicataria.
  • L’impegno a garantire almeno lo stesso sconto unico indicato nell’offerta economica, per eventuali ulteriori acquisti collegati alla fornitura (accessori collegati, parti di ricambio, materiale di consumo, aggiornamenti hardware e software non previsti nell’assistenza tecnica full risk) per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del collaudo dell’apparecchiatura sia per il nuovo che per il ricondizionato.
  • Gli oneri per evitare i rischi da interferenza vengono stimati in € 1.000,00 iva esclusa. Tale somma non è soggetta a ribasso e la ditta è tenuta a utilizzarla per adottare gli accorgimenti necessari al fine di ridurre i rischi da interferenza. I costi da interferenza potranno essere aggiornati dalla stazione appaltante entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva, anche su proposta della ditta appaltatrice.
  • Gli oneri inerenti il collaudo necessari per la completa messa in funzione.
  • La formazione degli operatori.

Eventuali chiarimenti devono essere formulati entro 15 giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione del bando sul sito WEB di Aesculapio srl all’indirizzo
@mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

Eventuale richiesta di sopralluogo deve essere formulata all’indirizzo di posta elettronica suddetto entro 8 giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione del bando e il sopralluogo deve essere espletato entro 12 giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione del bando..

Art. 2 Prescrizioni e norme di riferimento

La partecipazione alla trattativa comporta:

  • La scrupolosa osservanza di tutte le leggi per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
  • L’adozione di tutte le cautele ed i provvedimenti necessari per assicurare una buona ed efficiente protezione delle persone e delle cose.
  • L’osservanza di tutte le norme in merito all’assunzione della mano d’opera, alle assicurazioni sociali, al trattamento economico dei lavoratori.
  • La responsabilità riferita all’esecuzione della fornitura (danni generati da opere in corso di esecuzione, da incuria, da mancato o incompleto rispetto delle prescrizioni antinfortunistiche, da mancata, difettosa o incompleta manutenzione delle attrezzature e dei mezzi d’opera). La ditta si assume anche la responsabilità per danni a dipendenti, utenti e beni di proprietà di Aeculapio o di terzi che possano accadere nel corso dell’esecuzione del contratto.
  • L’idoneità tecnico/professionale per l’istallazione dell’apparecchiatura.

Art. 3 Esigenze diagnostiche e funzionali: caratteristiche tecniche richieste

L’esigenza connessa al bando è la fornitura di un’unità mammografica idonea per l’attività di screening e per l’attività di senologia clinica mediante immagini mammografiche.

La fornitura deve rispondere ai seguenti requisiti:

  • Alta qualità di immagine.
  • Efficiente funzionalità dell’apparecchiatura nel contesto produttivo.
  • Ergonomicità funzionale e per i pazienti.
  • Sistema dotato o dotabile di moduli avanzati di acquisizione e trattamento delle immagini.
  • Conformità alle disposizioni/norme vigenti per la destinazione d’uso indicata.

Di seguito si riportano le caratteristiche tecniche desiderate. Al fine di procedere con un’equa ed obiettiva valutazione, il progetto offerto deve descrivere i seguenti aspetti:

Unità mammografica:

Descrizione complessiva del sistema.

  • Caratteristiche del generatore HF e del complesso radiogeno (combinazioni anodo filtro, accumulo e dissipazione del calore, numero e dimensioni dei fuochi, energia massima del fascio).
  • Rivelatore di tipo flat panel, (FP) del cosiddetto formato “24x30 cm”: descriverne le caratteristiche peculiari.
  • Presenza del sistema AEC (Automatic Exposure Control): descriverne funzionamento e caratteristiche.
  • Possibilità di acquisire degli ingrandimenti: descriverne le modalità di acquisizione.
  • Dotazione completa di compressori: indicare numero e caratteristiche degli stessi.
  • Descrizione dell’eventuale predisposizione del sistema, anche mediante accessori opzionali, all’effettuazione di procedure bioptiche
  • Caratteristiche della griglia antiscattering.
  • Caratterizzazione dosimetrica dell’acquisizione mammografica.

Acquisizione e gestione delle immagini

  • Descrizione dell’acquisizione mammografica, DBT e dei relativi algoritmi di ricostruzione delle immagine DBT.
  • Descrizione delle caratteristiche HW e SW della consolle di acquisizione.
  • Monitor della consolle di acquisizione di elevata risoluzione (indicare numero di monitor presenti, marca, modello e scheda grafica presente).
  • Presenza di sistema di dispositivo (tipo UPS) sulla consolle di acquisizione per la salvaguardia dei dati acquisiti in caso di assenza di alimentazione elettrica. Indicare il tempo di autonomia garantito.
  • Presenza di paratia di protezione anti X compatibile con l’installazione proposta (D.Lgs. 230/95 e smi).
  • Caratteristiche HW della consolle di refertazione, se proposta.
  • Caratteristiche SW della consolle di refertazione, se proposta.
  • Caratteristiche, dei monitor della consolle di refertazione (numero di monitor, marca modello e scheda grafica), se proposti.
  • Descrizione degli algoritmi di ricostruzione delle immagini 2D.
  • Descrizione degli algoritmi di ricostruzione delle immagini 2D sintetica, se proposta.
  • Modalità di calcolo e rappresentazione della stima della dose ghiandolare media (o altri parametri dosimetrici).
  • Descrizione delle modalità di calibrazione, auto calibrazione e controllo di qualità.
  • Descrizione, se proposta, della modalità di esecuzione di procedure bioptiche.
  • Descrizione, se proposta, dell’acquisizione a doppia energia.

Connettibilità e compatibilità

Considerate le caratteristiche dell’attuale versione del sistema PACS aziendale, deve essere descritto in dettaglio, con riferimento alla configurazione proposta nel contesto produttivo di Aesculapio srl, quali modalità operative possano essere adottate per la gestione delle immagini DBT (ed eventualmente l’immagine 2D sintetica), sia ai fini della refertazione che della produzione di copia su supporti informatici esterni.

L’apparecchiatura offerta dovrà consentire il trattamento dei dati personali in adempimento alle prescrizioni previste dal D. Lgs n°196/03 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati personali”. Il responsabile per il trattamento dei dati personali è il Legale Rappresentante di Aesculapio srl..

Descrizione della compatibilità dell’apparecchiatura con lo standard DICOM , per la destinazione d’uso indicata: deve essere presente il modulo DICOM con almeno le classi di servizio Storage, Worklist e Print.

L’interfacciamento al sistema RIS-PACS+CR Aziendale Fujifilm Synpase , Dicom Conformance Statement (DCS) (versione 4.4.210) è previsto l’aggiornamento, già richiesto, compatibile con un mammografo  avente le caratteristiche sopra descritte.

Descrizione delle modalità di collegamento remoto all’apparecchiatura per il servizio di assistenza tecnica.

Descrizione dell’aderenza al profilo IHE Radiology ed IHE Mammography.

Descrizione delle precauzioni adottate ai fini della prevenzione contro gli attacchi informatici.

Art. 4 Posa in opera dell’apparecchiatura

Il locale oggetto di intervento attualmente dedicato all’attività mammografica e individuato con il  n.29(vedi planimetria allegata) La rimozione dell’attuale mammografo dovrà essere effettuata dalla ditta aggiudicataria della presente offerta.

L’offerta dovrà quindi prevedere le eventuali opere di adeguamento dei locali e degli impianti che si renderanno necessarie per l’installazione allo stato dell’arte. Resta inteso che l’impiantistica necessaria per la posa in opera e per il funzionamento dell’apparecchiatura, quali impianti elettrici (ordinario, privilegiato, luci normali e d’emergenza), rete trasmissione dati, impianto di climatizzazione aggiuntivo (se necessario), ecc., dovrà essere realizzata dalla ditta appaltatrice, garantendone la piena compatibilità con gli impianti esistenti.

Eventuali interventi dovranno comunque essere ispirati dalla logica di ridotta invasività sulla struttura e gli impianti e ridotti tempi per l’esecuzione dei lavori di installazione.

I locali saranno consegnati nello stato di fatto in cui attualmente si trovano fermo restando la rimozione del sistema attualmente in uso.

E’ richiesta un layout dell’istallazione che descriva gli ingombri e la disposizione dei componenti della fornitura e i dettagli relativi agli allacci con gli impianti del poliambulatorio. È opportuno che venga redatto un cronoprogramma realistico dell’istallazione considerando l’analisi puntuale del sito e degli impianti.

La logica di progettazione dei lavori di posa in opera deve essere determinata considerando il rispetto dei requisiti di accreditamento (RER) per la destinazione d’uso indicata.

Art. 5 Assistenza tecnica full risk

La ditta offerente dovrà presentare una proposta tecnica per il servizio di manutenzione/assistenza tecnica full risk con l’obiettivo di garantire la qualità funzionale delle tecnologie offerte e di minimizzare i tempi di fermo macchina.

Si indicano le seguenti condizioni aggiuntive:

  • Il servizio di assistenza tecnica full risk deve comprendere tutte le forniture e le prestazioni oggetto della fornitura (apparecchiatura, accessori, impianti, ecc.).
  • In caso di guasto, la ditta deve garantire un tempo di intervento inferiore alle 4 ore lavorative dalla richiesta dell’amministrazione, anche mediante servizio di assistenza tecnica remota.
  • La ditta dovrà risolvere il guasto e ripristinare la funzionalità dell'apparecchiatura entro 60 ore consecutive, escluso i festivi, dalla richiesta di intervento.
  • La ditta può rendersi disponibile ad effettuare/continuare eventuali manutenzioni correttive e/o preventive anche durante i giorni prefestivi/festivi.

Art. 6 Formazione

Deve essere garantita entro il termine del collaudo la formazione al personale medico, tecnico ed infermieristico della stazione appaltante.

E’ richiesto il piano di formazione per il personale medico, tecnico ed infermieristico che proponga almeno il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

  • Condivisione delle procedure di corretta gestione dell'apparecchiatura e dei suoi accessori.
  • Conoscenza teorico-pratica dei sistemi di sicurezza presenti sull'apparecchiatura e sugli impianti al suo servizio.
  • Conoscenza teorico-pratica di tutte le funzionalità/potenzialità dell'apparecchiatura e dei suoi accessori per un corretto e completo utilizzo del sistema per la destinazione d'uso indicata.
  • Configurazione e definizione dei protocolli di esecuzione degli esami.
  • Conoscenza teorico-pratica di tutte le funzioni di post-processing.

In aggiunta, il piano di formazione può prevedere l’inserimento della stazione appaltante all’interno della rete delle strutture sanitarie di riferimento della ditta, ai fini di una continuità di formazione e di aggiornamento per il personale sanitario, oltre che all’interno della rete di sperimentazione o validazione di tecniche diagnostiche e/o procedurali.

La partecipazione ai corsi formativi deve prevedere il rilascio di un attestato nominativo che certifichi l’abilitazione ad effettuare operazioni di manutenzione preventiva e correttiva sull’apparecchiatura, limitatamente ai livelli di intervento definiti. La ditta aggiudicataria concorderà con Aesculapio i contenuti specifici dei corsi di formazione, che dovranno comunque comprendere:

  • Condivisione delle procedure di verifica e manutenzione periodica.
  • Schema dei collegamenti.
  • Configurazione di base in consolle (e sulla postazione di refertazione, se presente).
  • Configurazione DICOM.
  • Diagnosi di guasto per il primo intervento.
  • Operazioni di manutenzione preventiva/correttiva.
  • Controlli di qualità.
  • Descrizione delle attività di manutenzione correttiva e preventiva per le quali il personale tecnico si intende abilitato.

La partecipazione ai corsi formativi deve prevedere il rilascio di un attestato nominativo. Per i corsi al personale tecnico deve essere rilasciata l’abilitazione ad effettuare le operazioni di manutenzione preventiva e correttiva sull’apparecchiatura rispetto ai livelli di intervento definiti.

Art. 7 Documentazione di gara, aggiudicazione e valutazione delle offerte

La documentazione da produrre e relativa offerta economica deve rispettare e soddisfare tutto quanto previsto e richiesto nei recedenti articoli, oltre al presente bando-capitolato sottoscritto per accettazione. La valutazione delle offerte e relativa aggiudicazione avverrà con il classico sistema della trattativa privata nel rispetto e logica del pieno soddisfacimento delle esigenze attuali e future del poliambulatorio.

Art. 8 Consegna - Installazione

La consegna e l’installazione delle apparecchiature aggiudicate deve essere effettuata a cura ed a carico della ditta aggiudicataria, in seguito ad ordine scritto da parte della stazione appaltante.

Entro il termine massimo di 30 giorni naturali dalla comunicazione della disponibilità dei locali dovranno essere ultimati i lavori di adeguamento dei locali medesimi e di installazione dell’apparecchiatura, a cui dovrà seguire formale comunicazione della chiusura dei lavori.

Si precisa altresì che:

  • I lavori dovranno svolgersi senza recare intralci al normale espletamento all’attività assistenziale.
  • I lavori potranno essere assoggettati a limitazioni di orario o ad eventuali sospensioni, qualora questi fatti si rendessero indispensabili per il funzionamento delle attività suddette.
  • Qualsiasi intervento che possa influire sull’attività assistenziale deve essere concordato con la Direzione Sanitaria.
  • All’infuori dell’orario normale, come pure nei giorni festivi, la ditta appaltatrice non potrà autonomamente, fare eseguire lavori che richiedono la sorveglianza da parte dell’appaltatore;

Art. 9 Collaudo

Il collaudo eseguito dalla stazione appaltante (collaudo) terminerà entro e non oltre 20 giorni naturali e consecutivi dalla fine dell’istallazione e ha come obiettivo verificare ciascun aspetto e componente della fornitura.

La fine installazione deve essere ufficializzata mediante apposito verbale sottoscritto dall’aggiudicatario che consenta la presa in carico anticipata dell’apparecchiatura e ne permetta l’uso clinico: si suppone che tutti i componenti oggetto della fornitura siano consegnati prima che venga redatto il verbale di fine lavori.

Il collaudo è costituito dalle attività di cui il seguente elenco imperfetto.

  • Rispondenza della fornitura a quanto ordinato.
  • Dichiarazione di rispondenza alla normativa di sicurezza vigente ed ai marchi di qualità.
  • Scheda tecnica di ciascun dispositivo contenuto nella fornitura.
  • La fornitura del manuale d’uso in lingua italiana contenente tutte le istruzioni necessarie per la corretta conduzione e l'uso quotidiano dell’apparecchiatura.
  • La fornitura del manuale tecnico di servizio in lingua italiana contenente tutte le istruzioni necessarie per la manutenzione correttiva e preventiva delle apparecchiature.
  • Listino prezzi in vigore delle parti di ricambio con descrizione delle caratteristiche.
  • Descrizione di tutte le procedure di manutenzione preventiva necessarie a mantenere in perfetta efficienza l’apparecchiatura.
  • Attestazione corsi di formazione.
  • Controllo di sicurezza elettrica eseguito dall’offerente.
  • Esito positivo dei controlli di sicurezza elettrica eseguito dalla stazione appaltante
  • Esito positivo dei controlli di qualità e di radioprotezione eseguito dalla stazione appaltante.
  • La verifica della corrispondenza alle normative specifiche.
  • La corrispondenza dei dati tecnici dichiarati in sede di gara.
  • Giudizio di idoneità da parte del medico responsabile della stazione appaltante.
  • Certificazione di regolare esecuzione degli eventuali lavori di installazione da parte della ditta aggiudicataria tramite le figura tecnica incaricata.

Qualora non si possa accertare il corretto funzionamento dell’apparecchiatura o siano state accertate delle non conformità la stazione appaltante può:

  • Sospendere il collaudo con divieto di utilizzo per gravi non conformità rispetto alle condizioni contrattuali;
  • Sospendere il collaudo ed emettere un’autorizzazione provvisoria all’uso.

In ogni caso la durata massima della sospensione è fissata in 60 giorni naturali consecutivi dalla data di notifica della stessa avvenuta a mezzo fax o posta elettronica certificata. Alla scadenza di tale termine, ove le non conformità riscontrate non siano state risolte, la ditta appaltatrice provvederà a suo carico a disinstallare e ritirare immediatamente l’apparecchiatura offerta.

Saranno a proprio carico gli oneri derivati dai disservizi provocati dal mancato positivo collaudo. In caso di definitivo esito negativo del collaudo, la stazione appaltante potrà revocare l’aggiudicazione e provvederà all’aggiudicazione a favore degli altri offerenti. Tutti gli oneri sostenuti per le fasi del collaudo, saranno a carico della ditta fornitrice.

Art. 10 Fatturazione e Pagamento

I corrispettivi pattuiti saranno fatturati ad Aesculapio srl. Le fatture saranno direttamente emesse a seguito di apposito buono d'ordine.

I pagamenti avverranno a 90 giorni fine mese dalla data di ricezione della fattura tramite bonifico bancario..

La fattura dovrà essere emessa a seguito di esito positivo del collaudo di cui all’articolo dedicato.

La fattura emessa dovrà essere in formato .pdf e trasmessa all’indirizzo @mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

Art. 11 Inadempienze o ritardata consegna

In caso di inadempienza agli obblighi derivanti dal contratto d’appalto, la stazione appaltante invierà diffida alla ditta appaltatrice con la motivata descrizione delle contestazioni mosse e con indicazione dei termini entro i quali conformarsi.

Le inadempienze dovranno essere risolte in via bonaria tra le parti, fermo restando il fatto che, nel frattempo, la fattura riferita alla fornitura contestata non potrà essere emessa o, se già emessa, non sarà liquidata per la parte in contestazione.

Qualora le contestazioni non vengano risolte in via bonaria, si procederà ad applicare le penali in misura giornaliera dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale (comunque complessivamente non superiore al dieci per cento).

Art. 12 Risoluzione del contratto

La stazione appaltante avrà la facoltà di risolvere il contratto mediante lettera intimata a mezzo raccomandata A/R, fax o PEC nelle seguenti ipotesi di cui al successivo elenco imperfetto:

  1. Avvalendosi della facoltà di recesso consentita dall’art.1671 c.c.
  2. Qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui alle leggi antimafia vigenti.
  3. In caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali.
  4. In caso di cessazione dell’attività, oppure in caso di procedure concorsuali o fallimentari intraprese a carico dell’aggiudicatario.
  5. In caso di cessione del contratto.
  6. In caso di subappalto non autorizzato.
  7. Qualora abbiano a contestare per iscritto per due volte, anche non consecutive, la qualità e/o la quantità dei prodotti.
  8. Nel caso in cui la prestazione non sia stata eseguita entro i termini tassativamente prescritti o nel caso di reiterato inadempimento nelle consegne.
  9. In caso di motivato esito negativo dei controlli e delle verifiche sugli aspetti qualitativi e funzionali del prodotto effettuati nel corso dell’esecuzione contrattuale.
  10. Nel caso in cui, avendo la stazione appaltante richiesto l’informativa ai sensi della normativa “antimafia”, l’ufficio competente ravvisi, ai sensi della normativa specifica, impedimenti alla prosecuzione del contratto già stipulato.

Art 13 Giurisdizione e norma di rinvio

Le spese di registrazione e di bollo dell’eventuale formalizzazione del contratto saranno a carico dell’aggiudicatario. Il contratto verrà sottoposto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 634 del 26-10-1972 e sarà sottoscritto digitalmente ai sensi della legge n. 9/2014.

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si intendono applicabili le norme del codice civile riguardanti il contratto d’appalto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adempimento autorità nazionale anticorruzione n. 39 delibera del 20/01/2016 [La delibera n. 39 del 20 gennaio  2016 fornisce le  indicazioni sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione e trasmissione dei dati in formato aperto, ai sensi dell’art. 1 comma 32 Legge 190/2012.]

 

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DECRETO TRASPARENZA N.33/2013 –MODIFICATO DA N.97/2016
REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO E ACCESSO GENERALIZZATO

 

ART.1 Definizioni

Si intende per:

  • "decreto trasparenza" il D. Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. n.97/2016
  • "accesso civico" (o accesso civico “semplice”) l’accesso ai documenti oggetto degli obblighi di pubblicazione previsto dall’art.5, comma 1, del decreto trasparenza
  • "accesso generalizzato" l’accesso previsto dall’art.5, comma 2, del decreto trasparenza.

 

ART.2 Oggetto

Il regolamento disciplina i criteri e modalità per l’esercizio dei seguenti diritti:

  • L’accesso civico che sancisce il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che la società abbia omesso di pubblicare avendone l’obbligo ai sensi del decreto trasparenza;
  • L’accesso generalizzato che comporta il diritto di chiunque d accedere a dati, documenti ed informazioni detenuti dalla società Aesculapio srl, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione, ad esclusione di quelli sottoposti al regime di riservatezza.

 

ART.3 Accesso generalizzato

Il diritto di accesso generalizzato, oltre che quello civico, è riconosciuto allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento degli scopi statutari e sull’utilizzo di eventuali risorse pubbliche. E’ escluso perentoriamente l’utilizzo del diritto di accesso al fine di sottoporre la società ad un controllo generalizzato.

 

ART.4 Legittimazione soggettiva

L’esercizio dell’accesso civico e dell’accesso generalizzato non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente; chiunque può esercitare tale diritto indipendentemente dall’essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato.

L’istanza di accesso, contenente le complete generalità del richiedente con i relativi recapiti e numeri di telefono, indirizzo di posta elettronica, identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti. Le istanze non devono essere generiche ma consentire l’individuazione del dato, del documento o dell’informazione di cui è richiesto l’accesso. Al fine di evitare inutile perdita di tempo, spreco di documenti cartacei e di spese e costi impropri all’attività della società si richiede l’utilizzo della modulistica prevista e a disposizione nello specifico sito web della società “Aesculapio srl”  denominato “Società Trasparente”.

Non è ammissibile una richiesta meramente esplorativa volta a scoprire di quali informazioni e dati la società dispone.

 

ART.5 Istanza di accesso civico e generalizzato 

L’istanza può essere trasmessa dal soggetto interessato per via telematica (modalità preferita) secondo quanto previsto dal D. Lgs. n.82/2005 recante il “Codice dell’Amministrazione Digitale”. Pertanto le istanze presentate per via telematica sono valide se:

  1. – sottoscritte mediante firma digitale o la firma elettronica qualificata il cui certificato è rilasciato da un certificatore qualificato;
  2. – l’istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi;
  3. – sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d’identità (carta di identità o passaporto);
  4. – trasmesse mediante posta elettronica certificata (purché le credenziali siano state certificate previa identificazione del titolare), anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell’art.71 CAD;
  5. – presentata a mezzo posta, fax o direttamente presso gli uffici della società unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del cittadino istante.

Se l’istanza ha per oggetto l’accesso civico "semplice" deve essere presentata al Responsabile locale della prevenzione alla corruzione e della trasparenza, i cui riferimenti sono indicati nella Sezione "Società trasparente" del sito web della società. 

Nel caso di accesso generalizzato  l’istanza va indirizzata all’ufficio indicato dalla società nella sezione “Società trasparente” del sito web societario.

L’istanza di accesso civico non richiede motivazione alcuna.

Le richieste di accesso pervenute alla società saranno registrate in ordine cronologico in una specifica banca dati accessibile agli Amministratori/Responsabili degli uffici preposti ed al Responsabile locale della prevenzione della corruzione e trasparenza con indicazione:

  • dell’ufficio che ha gestito il procedimento di accesso;
  • dei controinteressati individuati;
  • dell’esito e delle motivazioni succinte che hanno portato ad autorizzare o negare o differire l’accesso nonché l’esito di eventuali ricorsi proposti dai richiedenti o dai controinteressati.

Il RPCT può chiedere in ogni momento agli uffici preposti informazioni sull’esito delle istanze.

 

ART.6 Responsabili del procedimento

Il Responsabile o suo sostituto individuato dalla Società Aesculapio srl garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare.

Responsabile del procedimento di cui al precedente articolo che riceve l’istanza può affidare ad altro dipendente l’attività istruttoria ed ogni altro adempimento inerente il procedimento, mantenendone comunque la responsabilità.

I Responsabili sopra individuati ed il Responsabile locale della prevenzione corruzione e della trasparenza controllano ed assicurano la regolare attuazione dell’accesso sulla base di quanto stabilito dal presente regolamento.

Nel caso di istanze per l’accesso civico il Responsabile locale della prevenzione della corruzione e trasparenza ha l’obbligo di segnalare, in relazione alla loro gravità, i casi di inadempimento o adempimento parziale al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza della società controllante ai fini dell’attivazione dei procedimenti di competenza in tema di responsabilità.  Se il documento, l’informazione o il dato richiesti risultino essere pubblicati sul sito web della società nel rispetto della normativa vigente, il responsabile locale del procedimento comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.

 

ART.7 Soggetti controinteressati

L’ufficio e/o Responsabile del procedimento cui è indirizzata la richiesta di accesso generalizzato, se individua soggetto controinteressati è tenuto a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia della stessa, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o per via telematica per coloro che abbiano consentito a tale forma di comunicazione.

Per soggetti cointeressati si intendono esclusivamente le persone fisiche e giuridiche portatrici dei seguenti interessi privati di cui all’art.5-bis, comma 2, del decreto trasparenza:

  • protezione dei dati personali, in conformità al D. Lgs. n. 196/2003;
  • libertà e segretezza della corrispondenza intesa in senso lato ex art. 15 della Costituzione Italiana;
  • interessi economici e commerciali, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali.

Possono essere cointeressati anche le persone fisiche interne alla società (componenti gli organi di indirizzo e di amministrazione e controllo interno, controllo esterno, dipendenti, consulenti e/o prestatori d’opera ed altri che intrattengono rapporti commerciali e prestazionali con la società).

Entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, la società provvede sulla richiesta di accesso, accertata la ricezione della comunicazione  da parte dei controinteressati.

La comunicazione a soggetti controinteressati non è dovuta nel caso in cui l’istanza riguardi l’accesso civico, cioè dati, documenti ed informazioni di pubblicazione obbligatoria.

 

ART.8 Termini del procedimento

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni (art.5, comma 6, del D. Lgs. n.33/2013) dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione del relativo esito al richiedente e agli eventuali  soggetti controinteressati. Tali termini sono sospesi nel caso di comunicazione dell’istanza ai controinteressati durante il tempo stabilito dal regolamento per consentire agli stessi di presentare eventuale opposizione(15 giorni dalla ricezione della comunicazione).

In caso di accoglimento, il Responsabile competente di cui all’art.5 del presente regolamento provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l’istanza riguardi l’accesso civico, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o documenti richiesti e a comunicare al richiedente l’avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.

Qualora vi sia stato l’accoglimento della richiesta di accesso generalizzato nonostante l’opposizione del controinteressato, la società è tenuta a darne comunicazione a quest’ultimo. I dati o i documenti richiesti possono essere trasmessi al richiedente non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da arte del controinteressato, ciò anche al fine di consentire a quest’ultimo di presentare eventualmente richiesta di riesame o ricorso al difensore civico, oppure ricorso al giudice amministrativo. Nel caso in cui il controinteressato presenti richiesta di riesame o ricorso al difensore civico o ricorso al giudice amministrativo, la procedura è sospesa sino a quando non si è conclusa la procedura posta in essere dal controinteressato.

Nel caso di richiesta di accesso generalizzato, la società deve motivare l’eventuale rifiuto, differimento o la limitazione dell’accesso con riferimento ai soli casi e limiti stabiliti dall’art. 5-bis del decreto trasparenza.

 

ART. 9 Eccezioni assolute all’accesso generalizzato

Il diritto di accesso generalizzato è escluso:

  1. – nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi;
  2. – nei casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legislazione vigente tra cui, in modo esemplificativo e non esaustivo, :
  • il segreto scientifico e il segreto industriale;
  • il segreto bancario;
  • il segreto istruttorio;
  • il segreto sul contenuto della corrispondenza;
  • i divieti di divulgazione connessi al segreto d’ufficio;
  • i dati idonei a rilevare lo stato di salute, ossia a qualsiasi informazione da cui si possa desumere, anche indirettamente, lo stato di malattia o l’esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap e/o psichici;
  • i dati relativi al diritto di privacy.

Tali categorie di eccezioni all’acceso generalizzato è previsto dalla legge ed ha carattere tassativo. In presenza di tali eccezioni, la società è tenuta a rifiutare l’accesso trattandosi di eccezioni poste da una norma di rango primario, sulla base di una valutazione preventiva e generale, a tutela di interessi pubblici e privati fondamentali e prioritari rispetto a quelli del diritto alla conoscenza diffusa.

Nella valutazione dell’istanza di accesso, la società deve verificare che la richiesta non riguardi atti, documenti o informazioni sottratte alla possibilità di ostensione in quanto ricadenti in una delle fattispecie sopra indicate.

Per la definizione delle esclusioni all’accesso generalizzato di cui a presente articolo, si rinvia alle Linee guida recanti indicazioni operative adottate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell’art. 5-bis del decreto trasparenza, che si intendono qui integralmente richiamate.

 

ART. 10 Eccezioni relative all’accesso generalizzato

I limiti all’accesso generalizzato sono posti dal legislatore a tutele di interessi pubblici e privati di particolare  rilievo giuridico ed economico che la società deve necessariamente valutare con la tecnica del bilanciamento, caso per caso, tra l’interesse pubblico alla divulgazione generalizzata e la tutela di altrettanto validi interessi considerati dall’ordinamento.

L’accesso generalizzato è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblico e/o privato inerenti:

  • gli atti, i documenti e le informazioni concernenti azioni di responsabilità di natura civile, penale e contabile, rapporti e denunce trasmesse dall’Autorità giudiziaria e comunque atti riguardanti controversie pendenti;
  • i rapporti con la Procura della Repubblica e con la Procura Regionale della Corte dei Conti e richieste o relazioni di dette Procure ove siano nominativamente individuati soggetti per i quali si manifesta la sussistenza di responsabilità amministrative, contabili o penali;
  • gli atti, i documenti e le informazioni concernenti segnalazioni, atti o esposti di privati, di organizzazioni sindacali e di categoria o altre associazioni fino a quando non sia conclusa la relativa fase istruttoria o gli atti conclusivi del procedimento abbiano assunto carattere di definitività, qualora non sia possibile soddisfare prima l’istanza di accesso senza impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell’azione amministrativa o compromettere la decisione finale;
  • pareri legali redatti da professionisti esterni acquisiti, in relazione a liti in atto o potenziali, atti difensivi e relativa corrispondenza;

L’accesso generalizzato è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

  • la protezione dei dati personal, in conformità con la disciplina legislativa in materia, fatto salvo quanto previsto dal precedente art, 9. In particolare, sono sottratti all’accesso, ove sia rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto, i seguenti atti, documenti ed informazioni:
  1. – documenti di natura sanitaria e medica ed ogni altra documentazione riportante notizie di salute o di malattia relative a singole persone, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici;
  2. – la comunicazione di dati sensibili e giudiziari o di dati personali relativi alla vita familiare, al domicilio ed alla corrispondenza delle persone fisiche, utilizzati a fini dell’attività della società;
  3. – gli atti presentati da un privato che attengono ad interessi strettamente personal per i quali lo stesso privato chiede che siano riservati e quindi preclusi dall’accesso;
  4. – gli atti di ordinaria comunicazione tra società diverse e tra questi ed i terzi che abbiano un carattere confidenziale e privato;
  5. – gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali.

I limiti all’accesso generalizzato per la tutela degli interessi privati individuati nei commi precedenti si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato.

L’accesso generalizzato non può essere negato ove, per la tutela degli interessi privati individuati nei commi precedenti, sia sufficiente fare ricorso al provvedimento di differimento.

Qualora i limiti di cui ai commi precedenti riguardano alcuni dati o alcune parti del documento richiesto deve essere consentito l’accesso parziale utilizzando, se del caso, la tecnica dell’oscuramento di alcuni dati o parti; ciò in virtù del principio di proporzionalità che esige che le deroghe non eccedano quanto è adeguato e richiesto per il raggiungimento dello scopo perseguito.

 

ART. 11 Richiesta di riesame

Il richiedente, nei casi di diniego totale o parziale all’accesso generalizzato o di mancata risposta entro il termine previsto al precedente art.8, ovvero i controinteressati, nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, possano presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

Se l’accesso generalizzato è stato negato o differito a tutela della protezione dei dati personali in conformità con la disciplina legislativa in materia, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personal, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta.

A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l’adozione del provvedimento da parte del RPCT è sospeso fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.

 

ART. 12 Motivazione del diniego all’accesso

Sia nei casi di diniego, anche parziale, connessi all’esistenza di limiti all’accesso generalizzato, sia per quelli connessi alle eccezioni assolute, sia per le decisione del RPCT, gli atti sono adeguatamente motivati.

 

ART. 13 Impugnazioni

Avverso la decisione del responsabile del procedimento o, in caso di richiesta di riesame, avverso la decisione del RPCT, il richiedente l’accesso generalizzato può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell’art. 116 del Codice del processo amministrativo di cui al D. Lgs. n. 104/2010. Il termine di cui all’art, 110 comma 1, Codice del processo Amministrativo, qualora il richiedente l’accesso generalizzato si sia rivolto al difensore civico provinciale/regionale, decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell’esito della sua istanza allo stesso.

In alternativa il richiedente, o il controinteressato nei casi di accoglimento della richiesta di accesso generalizzato, può presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale (qualora tale organo non sia stato istituito la competenza è attribuita al difensore civico competente per l’ambito territoriale immediatamente superiore). Il ricorso deve essere notificato anche alla società interessata.

Il difensore civico si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Se l difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento ne informa il richiedente e lo comunica alla società. Se la società non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l’accesso è consentito.

Se l’accesso generalizzato è negato o differito a tutela della protezione dei dati personali in conformità con la disciplina legislativa in materia, il difensore civico provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali il quale si pronuncia entro dieci giorni dalla richiesta.

Nel caso in cui la richiesta riguardi l’accesso civico (dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria), il RPCT ha l’obbligo di effettuare la segnalazione di cui all’art, 43 ‘, comma 5, del decreto trasparenza.

 

 

 

Direttore sanitario: Dott. Abou Merhi Samir
Aut. Sanit. n. 648 Prot. n. 5885 del 5/07/2011

 

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